mercoledì 8 maggio 2013

Legge Microchip

Il 04/11/2004 finalmente anche per la regione Piemonte, come nel resto delle regioni italiane, è entrata in vigore la legge sul MICROCHIP; quindi per i cani nati da quella data non sarà più possibile eseguire il tatuaggio ma dovrà essere inserito il microchip. L' inserimento deve essere eseguito da un medico veterinario libero professionista abilitato dall'ASL ad eseguire la pratica, o direttamente dai medici veterinari dell' ASL competente.


Con questa pratica ogni cane di razza e non sarà riconoscibile tramite lettore apposito e si dovrebbero eliminare barbarie come l' amputazione dell' orecchio tatuato al cane ed altre barbarie che l' uomo purtroppo da anni esegue sul suo miglior amico.

Quindi, in teoria, la brutta pratica
della mutilazione e dell' abbandono dovrebbero essere entità minore se non addirittura nulla; oltre tutto il veterinario che esegue l' inserimento deve compilare diversi moduli che dovranno essere poi inviati all'ASL ed al proprietario dei cuccioli che, a sua volta, dovrà inviare all'E.N.C.I. tramite il modello B, quindi c'è una doppia certificazione dei cuccioli prodotti: all'ASL ed all'E.N.C.I.


Chi fino ad ora ha prodotto cuccioli senza controllo e senza nessuna ricevuta fiscale e/o fattura tra qualche anno potrebbe avere delle sorprese dal fisco; perché ora finalmente tutti I cani dovranno essere denunciati all'anagrafe canina e quindi non scappa più nessuno, e finalmente i furbi o apriranno partita IVA e/o emetteranno ricevute fiscali ed a fine anno dovranno denunciare il reddito ricavato dalla vendita dei cani oppure smetteranno e lasceranno produrre cuccioli a chi ha i requisiti di legge per poter effettuare questa attività.

Chi invece non praticava nemmeno il tatuaggio oggi, se non inserirà il MICROCHIP, andrà incontro a sanzioni amministrative; quindi un pò più di informazione per tutti prima di acquistare un cucciolo di razza dal primo allevatore improvvisato......!!!!!


Identificazione cani ai sensi della legge regionale n. 18 del 19.07.2004.

L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, della sede di detenzione del cane e dell'eventuale detentore, il segnalamento dell'animale e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema di identificazione dei cani registrati a partire dal 05.11.2004). I dati di cui sopra sono raccolti in apposita scheda di identificazione di cui viene rilasciata copia al proprietario del cane.

Le operazioni d'identificazione possono essere effettuate
dal Servizio Veterinario delle ASL dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Regione a titolo di rimorso spese base dei costi del materiale utilizzato;

da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.


Obblighi detentori cani.

Chiunque intende, a qualsiasi titolo detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 232,00.


Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio di cani.

Sono vietate la cessione, la vendita, ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 464,00.


Proprietari di cucciolate.

Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati. Chiunque acquista, vende o detiene a scopo di commercio cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 232,00.


Proprietario di cani con tatuaggio illeggibile.

I proprietari di cani con tatuaggio devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.


Cessione definitiva o morte del cane.

I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.


Smarrimento del cane.

In caso di smarrimento del cane il proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, provvede entro 3 giorni dallo smarrimento a farne denuncia alla polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.



Cani non ancora identificati con tatuaggi al 06.08.2004.

I cani non ancora identificati con tatuaggi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 19.07.2004 (06.08.2004) provvedono entro centoventi giorni (e pertanto entro il 04.12.2004) alla registrazione dei cani ed alla contestuale applicazione del microchip. L'inosservanza della prescrizione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 38,00 a Euro 232,00. 

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